Finanziamento Soci Infruttifero 2021: comunicazione SRL, postergazione, rinuncia e restituzione

Il finanziamento infruttifero ai soci, ovvero un finanziamento versato dai membri dell’impresa che non ha portato ad alcun risultato, viene effettuato quando la società va in perdita e i soci hanno versato una quota pecuniaria. A questo punto i componenti dell’azienda sono a rischio d’impresa e ciò significa che c’è la possibilità che perdano i soldi investiti tramite il finanziamento effettuato in precedenza. Scatta allora la procedura burocratica attraverso la quale i vari membri cercano di recuperare il loro investimento prima che l’azienda possa fallire e chiudere definitivamente. Ciò che è importante considerare è che non tutti i tipi di finanziamento possono essere soggetti a rimborsi, alcuni non lo prevedono, mentre per altri prestiti è incluso un rimborso totale o parziale.

In quest’articolo scopriremo quali sono i casi nei quali è possibile o meno richiedere il rimborso di finanziamento in caso di prestito infruttifero. Ciò che possiamo anticipare è che la legge prevede l’esistenza di un istituto giuridico apposito, che viene determinato dopo l’erogazione del finanziamento da parte dei soci della società. L’istituto giuridico in questione ha il compito di decidere i casi nei quali può sussistere o meno la restituzione del finanziamento infruttifero. Sia le S.P.A (società per azioni) che le S.R.L (società a responsabilità limitata) hanno periodicamente l’obbligo di presentare e rendere noto un bilancio contenente le eventuali transizioni erogate dai propri membri, i debiti dell’azienda, i crediti, i costi ed i ricavi. Nei prossimi paragrafi vedremo cos’è più nello specifico e come funziona il finanziamento infruttifero 2021, parleremo dei presupposti, delle modalità operative e di comunicazione SRL per il finanziamento soci infruttifero 2021. In seguito vedremo e cos’è e come funziona la postergazione del finanziamento soci infruttifero 2021, come richiedere ed ottenere la rinuncia del finanziamento infruttifero 2021, e quali sono i casi nei quali è possibile applicare la restituzione degli interessi del finanziamento infruttifero 2021. Infine parleremo dell’imposta di registro proporzionale al 3% sul finanziamento infruttifero 2021, e vedremo un Fac simile del verbale per il versamentodel finanziamento soci infruttifero 2021.

Presupposti e modalità operative Finanziamento Infruttifero Soci 2021

In genere le modalità con le quali viene effettuato un finanziamento infruttifero da parte dei soci di un’azienda, prevedono la forma scritta. Questo accade per diverse ragioni: la forma scritta consente che i soci siano maggiormente tutelati, limita la circolazione del contante, in quanto in alcuni casi i versamenti potrebbero avvenire in denaro contante suddiviso in un tot di scadenze rateali. La forma scritta è necessaria per far si che il contratto firmato dalle parti, possa attestare che per il prestito erogato, non sarà applicato alcun tasso di interesse, trattandosi per l’appunto di un finanziamento infruttifero. Nel contratto scritto è inoltre importante fissare una data di scadenza del finanziamento e la data di restituzione della somma. E’ un modo per far si che che parti possano manifestare esplicitamente la volontà di erogare del denaro per la propria impresa e di conseguenza per evitare che il prestitovenga considerato come finanziamento frazionato artificiosamente. È importante specificare che la norma contenuta nell’art.1284 cod. civile, nel momento in cui sussistono interessi superiori alla misura legale, quindi nel caso in cui ci sia la previsione di un tasso di interesse superiore al tasso legale, pone la forma scritta come obbligatoria per legge. I soci possono decidere di finanziare la propria impresa attraverso due modalità: il versamento e il prestito. Il prestito di una somma di denaro è come i finanziamenti bancari, che ci vengono concessi dagli istituti di credito nel momento in cui ne abbiamo bisogno. La differenza sostanziale tra prestito e versamento è che nel primo caso non sussiste il vincolo di destinazione, dunque non è necessario indicare il motivo per i quale è stata richiesta quella somma di denaro alla banca. L’unico vincolo al quale è soggetto il prestito è quello di restituzione, che è concordato nel momento in cui vengono stabiliti gli accordi precontrattuali. Il vincolo di restituzione prevede una data di scadenza e un piano rateale mediante il quale sarà risarcito il denaro erogato dal donatore. Nel caso di un’azienda, sussistono gli stessi vincoli sopra indicati. Se i soci decidono di fare un prestito alla loro impresa, non sarà necessario specificare la finalità di quel denaro, ma le somme di denaro serviranno in linea generale ad aiutare l’azienda in difficoltà economica. Spesso le aziende preferiscono ricevere i prestiti dai soci piuttosto che da istituti di credito o finanziarie che tendono ad applicare tassi di interesse non sempre vantaggiosi.

Grazie al finanziamento soci infruttifero 2021, l’azienda può ricevere denaro in maniera molto semplice, senza dover pagare alcun interesse, costi, spese, con costi di commissione molto più bassi rispetto a quelli applicati ai finanziamenti erogati dagli istituti di credito, e dovendo rispettare solo l’obbligo di restituzione. Grazie ad un piano rateale stabilito in sede di accordi precontrattuali, l’impresa dovrà risarcire i propri soci rispettando determinate scadenze. Va specificato che i soci erogano importi in prestito all’impresa in maniera proporzionale alle loro quote di partecipazione al capitale sociale. Nel caso in cui il socio non riceva il rimborso del prestito entro 5 anni dall’erogazione, sarà soggetto a prescrizione. Ciò significa che il suo diritto non potrà più essere esercitato. Ciò può essere evitato solo nel caso in cui l’impresa si sia preoccupata di inserire nel bilancio aziendale, il debito dovuto al socio, in modo da renderlo immune alla prescrizione. L’altra modalità di finanziamento infruttifero attraverso la quale i soci possono aiutare la propria azienda, è il versamento. L’Organismo Italiano di Contabilità ha emesso il Principio Contabile numero 28, secondo il quale il versamento si divide e si classifica in quattro sotto categorie, ognuna con una finalità ben precisa: Versamenti a titolo di finanziamento,Versamenti a fondo perduto, Versamenti in conto futuro aumenti di capitalee Versamenti in conto capitale. Non necessariamente il versamento da parte del socio ha come fine ultimo quello di aumentare il capitale dell’impresa, ma in alcuni casi, la somma erogata serve a compensare delle perdite di bilancio o a sollevare l’azienda da dei momenti di crisi. A differenza dei prestiti, per i versamenti non vige l’obbligo di restituzione degli importi erogati dai soci. Sia nel caso dei versamenti in conto aumento di capitale che in quello dei versamenti in conto futuro aumenti di capitali, nei quali i soci versano del denaro per far si che possa esserci un aumento di capitale della loro impresa, non è detto che i soci riceveranno indietro le somme finanziate. Ad esempio nel caso in cui non si verifichi un effettivo aumento di capitale sia nel presente, che nel futuro, i soci non saranno rimborsati. Tuttavia ci sono delle eccezioni. Infatti l’assemblea dell’azienda può decidere di disattendere l’obbligo di non restituzione, può inoltre scegliere di non volere aumentare il proprio capitale e può rinunciare ai versamenti dei soci. I versamenti detti a ‘titolo di finanziamento’, sono gli unici tra quelli sopraelencati, per i quali la società ha l’obbligo di restituzione delle somme cedute dai propri soci come finanziamento infruttifero.

Finanziamento Soci Infruttifero 2021: comunicazione S.R.L e S.P.A, condizioni per l’erogazione

Non sempre i soci possono contribuire al finanziamento dell’azienda per la quale lavorano, ed esistono delle limitazioni di carattere legale, riconducibili agli statuti aziendali. Solitamente la condizione primaria per far si che il socio possa contribuire alle spese dell’impresa, è che tale possibilità sia prevista dallo statuto dell’azienda stessa. Inoltre i soci devono essere parte attiva dell’impresa da almeno 3 mesi e devono detenere una partecipazione aziendale pari almeno al 2% del capitale sociale. Quest’ultimo dato lo si può verificare all’interno dell’ultimo bilancio aziendale approvato in assemblea. La posizione del socio, per far in modo che quest’ultimo possa investire o finanziare l’azienda per la quale lavora, dovrà essere conforme a tutte le norme presenti nello statuto dell’impresa.

Ogni statuto può variare e avere delle clausole differenti da società in società. Le condizioni per l’erogazione di prestiti o finanziamenti infruttiferi da parte dei soci nei confronti della loro azienda, sono tutte riconducibili al Provvedimento della Banca d’Italia dell’8 novembre 2016. Le medie e piccole imprese che hanno sede legale nel nostro paese si dividono principalmente in S.P.A (società per azioni) e in S.R.L (società a responsabilità limitata). Entrambe sono delle realtà giuridiche di capitali, ma la differenza è che mentre nelle S.P.A il capitale azionario si compone di azioni, nelle S.R.L, il capitale sociale si compone di quote azionarie. Ciò sta a significare che il ruolo del socio all’interno delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata, varia notevolmente. Nel caso delle S.R.L i membri dell’azienda sono tenuti a partecipare in maniera molto più attiva alla vita dell’impresa, versano contributi e condividono le problematiche dell’impresa. Nonostante ciò, i soci non hanno responsabilità dirette sull’andamento dell’attività commerciale dell’azienda per la quale lavorano. A differenza delle S.R.L, le S.P.A prevedono una partecipazione molto meno attiva dei vari soci. Infatti, questi ultimi non sono tenuti a versare dei contributi o a fare prestiti o versamenti nei confronti dell’impresa, anche in caso di serie difficoltà economiche. Tra le S.R.L e le S.P.A quelle più diffuse sono le società a responsabilità limitata, dove i soci contribuiscono attivamente e pecuniariamente alla vita dell’impresa stessa.

Cosa sono e come funzionano la postergazione e il rimborso del finanziamento Soci Infruttifero 2021

Per la regolarizzazione del finanziamento infruttifero soci 2021, esiste tutta una disciplina giuridica che andremo a spiegare in questo paragrafo, insieme a quella che viene definita pastergazione. L’articolo 2467 del codice civile afferma la possibilità da parte dei soci di un’impresa di poter richiedere ed ottenere il rimborso del denaro finanziato per aiutare l’azienda. Dopo che i creditori sono stati soddisfatti, successivamente al finanziamento è possibile attuare il rimborso. Se l’azienda in questione non ha ancora reso nota una dichiarazione di fallimento, ma i soci sono già stati rimborsati delle somme erogate a favore dell’impresa, devono restituirle. Un’altra norma è quella risalente all’articolo 2497-quinquiesdel codice civile, secondo il quale possono versare contributi ed offrire finanziamenti all’impresa solo quei soci che ricoprono una carica di coordinamento o di attività di direzione. Infine è importante sottolineare che la società, per accettare i contributi dei suoi soci, deve realmente versare in uno stato di profonda crisi economica e rispetto al capitale netto deve sussistere un indebitamento reale e consistente. Nel caso in cui la società si trovi in un momento di importante default si può anche ricorrere ad un conferimento. In questo caso non sarà per forza un socio, ma anche un soggetto terzo che potrà offrirsi di provvedere all’apporto di capitale di rischio, o di procedere con un semplice finanziamento. Il processo di liquidazione di una società si attua nel momento in cui la stessa cade in un periodo di crisi dal quale non riesce più ad uscire. A questo punto l’assemblea dei soci dell’azienda deve prendere delle decisioni in merito alle somme residuali. Se al momento dello scioglimento della società sono ancora presenti nel bilancio degli attivi, allora i soci potranno ricevere il rimborso dei prestiti erogati nei confronti dell’azienda. E’ l’assemblea a decidere la percentuale di rimborso, sempre a patto che rispetti le condizioni presenti nell’articolo 2467 del codice civile. Questa procedura prende il nome di postergazione del finanziamento, proprio perché, come suggerisce il prefisso ‘post’, avviene in un secondo memento rispetto a quando viene ufficialmente liquidata la società. La postergazione del finanziamento non è altro che lo scambio di grado tra due creditori. Se sussiste la condizione di forte e significativo sbilanciamento dell’indebitamento è necessario procedere con la postergazione e con il rimborso. Se il prestito è stato concesso da parte del socio il un periodo rientrante nell’anno precedente al fallimento dell’impresa, allora il rimborso va effettuato nei confronti del socio in questione. Una norma da rispettare è anche quella riguardante la soddisfazione finanziaria di tutti gli altri creditori soci. In sede di giudizio, più volte gli aggettivi ‘forte’ ed ‘opportuno’, inerenti alla crisi economica dell’impresa e all’eventualità di procedere con la postergazione, hanno suscitato diverse controversie. Infatti, come in altri casi giuridici, spesso e volentieri gli aggettivi sono soggetti ad interpretazioni più personali che realmente oggettive. Questo crea un certo grado di confusione e di difformità tra i vari procedimenti giuridici. In ogni caso un socio che desidera richiedere il rimborso del proprio finanziamento infruttifero dovrà attenersi alle norme presenti nell’articolo 2467 del codice civile. In passato la giurisprudenza, per fare chiarezza sul significato dei termini ‘forte’ e ‘opportuno’ si è riallacciata a quelli che sono i parametri utilizzati dalle scienze aziendalistiche. Secondo questi ultimi, la solvibilità di un’impresa e la solidità finanziaria della stessa, possono essere valutate in base al grado di capitalizzazione e leverage, ovvero il rapporto di indebitamento, ed in base al grado di copertura degli oneri finanziari. Il 4 giugno 2013, una sentenza del Tribunale Milano ha dato un grosso contributo a questa controversia giuridica, evidenziando come l’indice di bilancio sia la base per riconoscere il preciso dato normativo. Il più nella valutazione generale è da inserire anche il rapporto che intercorre tra lo stato economico-finanziario della società e il mercato del credito, sempre tenendo conto dell’attività svolta dall’impresa stessa. Ci sono stati diversi casi in passato che hanno visto entrare il vigore la postergazione, vediamone alcuni:

Un caso è quello stabilito sempre dal Tribunale di Milano il 14 marzo 2014. In quest’occasione i soci dell’impresa hanno deciso di sottocapizzarla piuttosto che

conferirle capitale di rischio. L’azienda era in fase di start up. Un altro caso è quello riguardante tutti i finanziamenti concessi in un periodo successivo al 1 gennaio 2004. In questa occasione, successivamente alla riforma D.Lgs del 17 gennaio 2003, l’istituto della postergazione è entrato in maniera definitiva nell’ordinamento italiano. Dopo la sentenza numero 14056 del 7 luglio 2015 della Corte di Cassazione e quella del Tribunale di Milano del 28 luglio 2015, la postergazione si attua anche nel caso di società per azioni strutturate in maniera ristretta.

Se ricorrono le condizioni di postergazione, gli ex soci che facevano parte dell’impresa e in passato hanno versato dei finanziamenti, non hanno diritto al rimborso delle quote. Infine, se i soci hanno versato delle somme a favore dell’azienda, esclusivamente e relativamente ad un profondo periodo di crisi, la richiesta di postergazione del credito e di rimborso possono ricevere un’obiezione da parte degli amministratori della società. Le forme di commercio sono in continua evoluzione e la giurisprudenza sta cercando di andare di pari passo con esse, anche se non sempre si tratta di un’impresa semplice in quanto ogni caso ed ogni situazione differiscono l’una dall’altra.

Restituzione e Rinuncia del credito sul finanziamento infruttifero ai soci 2021

Come abbiamo già accennato in precedenza, ci sono casi in cui un socio, che fa un versamento infruttifero nei confronti dell’impresa per la quale lavora, ha il diritto di essere rimborsato. I versamenti detti a ‘titolo di finanziamento’, sono gli unici per i quali la società ha l’obbligo di restituzione delle somme cedute dai propri soci come finanziamento infruttifero. Viene concordato un piano di rimborso rateale con scadenze specifiche, nella quali l’impresa risarcirà il proprio socio, senza l’applicazione di alcun interesse, come indicato da contratto. C’è però la possibilità che il socio in questione possa rinunciare al credito che vanta nei confronti della propria azienda. In questo caso non ci sarà un piano rateale entro il quale dover restituite al membro della società, il denaro da esso erogato in forma di prestito o versamento.

Quando si parla di ritenuta sugli interessi passivi va detto che nei confronti dei soci, i quali  non partecipano in maniera attiva al lavoro d’azienda, si può attuare la ritenuta del 20% a titolo d’acconto. Se il socio percepiente, sia esso una persona giuridica o fisica (dunque anche in forma di impresa societaria o individuale), non è un soggetto residente in quella specifica città, si attuerà la ritenuta a titolo d’imposta. Infine se il socio, sia esso una persona fisica o giuridica, detiene costantemente la partecipazione nell’ambito di attività aziendale, sui ricavi derivanti dagli interessi attivi percepiti, si applicherà una tassazione che li determina come componenti positivi del reddito d’impresa, così come essi sono. Questo fa si che sui soci che detengono attivamente la partecipazione nell’ambito di attività aziendale, non verrà applicata la ritenuta del 20% a titolo d’acconto. In questo caso si avrà un’eventuale rinuncia del credito da parte dei soci dell’impresa, con il fine di patrimonializzare la società, ammortizzarne i debiti aziendali ed evitare la possibilità di default. La scrittura che si presenterà al momento della rinuncia sarà così:

Debiti verso soci per finanziamenti a Versamento soci in conto futuro aumento di capitale

Dalla voce A), punto VII, dell’articolo 2424 del codice civile, denominata ‘Altre Riserve’, è stato generato il Patrimonio Netto, per il quale, se l’azienda non ha più debiti da coprire, i soci potrebbero comunque decidere di dar luogo ad una ‘riserva copertura perdite’. Questa riserva può essere ceduta alla società sia in versamenti a fondo perduto che in versamenti in conto futuro aumento di capitale. Anche il Principio Contabile n°28 dell’Organismo Italiano Contabilità, afferma la stessa possibilità e sottolinea come la rinuncia del credito da parte dei soci di un’attività, va a costituire una riserva per l’impresa stessa ai fini di: saldare gli eventuali debiti e di aumentare il capitale societario.

Il secondo comma dell’articolo 45, d.p.r. n. 917/86 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), afferma che salvo prova contraria, i soci dovranno ricevere i rimborsi nella misura e nelle scadenze pattuite per iscritto al momento del finanziamento. L’articolo 46 del Testo unico delle imposte sui redditi, dispone che, a meno che dai rendiconti o dai bilanci aziendali non emerga che i versamenti dei soci nei confronti dell’azienda, siano stati fatti per altri scopi, allora suddette quote saranno da considerarsi come date a mutuo. Tuttavia dai bilanci aziendali o dai rendiconti di tali soggetti donatori, potrebbe emergere una diversa finalità delle somme versate, come ad esempio fini di consolidamento patrimoniale della stessa impresa. Le erogazioni avranno in questo caso, natura di apporto permanente.Questa opzione la si potrà verificare e dovrà essere presente negli atti redatti per corrispondenza o nei verbali assembleari, o ancora nelle scritture private. Anche nel caso in cui i soci optino per la rinuncia del credito del finanziamento infruttifero, si dovrà procedere con una modifica della destinazione del versamento. I documenti societari, come le scritture contabili, il bilancio aziendale o i verbali assembleari, dovranno riportare la nuova destinazione dei versamenti in questione. Nonostante stiamo parlando di finanziamenti infruttiferi. Gli atti finanziari hanno comunque dei costi. Ad esempio, a parte l’imposta di registro della quale parleremo nel prossimo paragrafo, c’è da considerare l’imposta di bollo. Secondo l’articolo 2, Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. n. 642/1972), l’imposta di bollo ha un costo di 14,62 euro ogni quattro facciate del contratto di erogazione del prestito. Questo tipo di contatto, infatti, è tra quelli che entro 20 giorni dalla data dell’atto, va obbligatoriamente sottoposto a registrazione. Ci sono anche in questo caso delle eccezioni. Se il contratto, ad esempio, è redatto in forma di corrispondenza (ovvero una lettera nella quale non c’è la sottoscrizione del destinatario ma è presente quella del mittente), non sarà necessario sottoporre il contratto a registrazione con scadenza. In quest’ultima ipotesi, si procederà con la registrazione del contratto, solo se persisterà il ‘caso d’uso’. La registrazione non è una procedura obbligatoria per legge, dunque la si effettua sono nel ‘caso d’uso’. Per esempio, se sussiste la necessità di deporre l’atto presso le cancellerie giudiziarie, allora saremo di fronte ad un ‘caso d’uso’ e si procederà con la registrazione del contratto. Un’altro aspetto da considerare è l’IVA. Infatti, seppur l’articolo 10, comma 1, del d.p.r. n. 633/72 implica l’esenzione dall’IVA, qualora il soggetto che ha finanziato l’impresa sia rappresentato da una società, l’IVA sarebbe applicata. Anche in questo caso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, d.p.r. n. 131/86, in caso d’uso, si dovrebbe procedere con la registrazione del contratto.

Ci sono casi nei quali il finanziamento nei confronti dell’azienda è fruttifero, e al momento dell’accensione del prestito si avrà una scrittura di questa tipologia:

Depositi bancari a (C.IV.1 Attività -S.P.) a      Debiti verso soci
per finanziamenti (D.3Passività S.P.)

Nel momento del pagamento rateale, che include anche gli eventuali interessi e l’aliquota, si avrà una scrittura di questo tipo:

Diversi               a                 Diversi

Debiti verso soci per finanziamenti

Interessi passivi
(C.17 Interessi ed altri oneri finanziari -C.E.) a Depositi bancari

a Ritenute da versare                                    __________________________________(D.12 Debiti Tributari S.P.)

Finanziamento Soci Infruttifero 2021: imposta di registro proporzionale al 3%

La Corte di Cassazione con la sentenza numero 1951 del 24 gennaio 2021, ha stabilito l’imposta di registro proporzionale al 3% per i finanziamenti soci infruttiferi. Ciò sta a significare che quando durante un’assemblea aziendale, la stessa delibera e verbalizza un’erogazione di denaro da parte dei soci nei confronti dell’impresa, sul finanziamento infruttifero sarà applicata un’imposta di registro. A quest’ultima, ai sensi dell’articolo 9, parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, sarà applicata un’aliquota pari al 3 per cento. La questione, nello specifico, nacque perché bisognava stabilire la natura dei versamenti effettuati dai soci nei confronti di una società in accomandita semplice (S.A.S). Le erogazioni vennero fuori dal verbale di un’assemblea aziendale, nella quale l’accomandatario pose sul tavolo delle proposte, la possibilità di integrare un vecchio finanziamento deliberato tempo prima. Bisognava comprendere se quelle somme traessero origine da un apporto al patrimonio di rischioo da un rapporto assimilabile al mutuo. Nel primo caso, secondo l’articolo 4, comma 1, numero 5, parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, sarebbe stata applicata un’imposta di registro pari a euro 200. Nel secondo caso, invece, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione finanziaria, si sarebbe dovuta scontare un’imposta di registro pari al 3%. Successivamente l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro venne annullato nella sentenza di primo grado, e in appello le ragioni dell’Agenzia delle entratefurono accolte dalla CTR Emilia Romagna.

Più nello specifico, i giudici in appello decisero che: il finanziamento infruttifero rientrava tra gli atti che andavano registrati, ma soltanto in caso d’uso. Venne definito il fatto che il socio accomandatario richiedeva agli altri due soci dell’azienda un finanziamento infruttifero e si impegnava a restituirlo. Entrambi i soci accettarono tali condizioni. Infine il contratto che firmarono i due soci non era da considerarsi come semplice atto collegiale, bensì come una ‘scrittura privata non autenticata avente contenuto patrimoniale’. Questo stava ad indicare che il contratto sarebbe dovuto essere registrato con scadenza fissa. L’indirizzo della CTR venne così avvallato dalla Corte di Cassazione con suddetta sentenza, la quale in questo modo confermò la decisone pro-Fisco. Infine la Corte di Cassazione dichiarò inammissibili le deduzioni dei ricorrenti che avevano contestato la decisone del giudice. Infatti tali ricorrenti contestarono la registrazione del verbale assembleare, in quanto quest’ultimo era ritenuto un atto interno all’impresa e pertanto non soggetto all’obbligo di registrazione nemmeno in caso d’uso, come stabilito dai giudici.

I ricorrenti ritenendo ‘errata’ anche la decisione del giudice d’appello, di qualificare il verbale della delibera assembleare, come contratto di finanziamento. Infatti secondo i ricorrenti, in tale verbale non sarebbero stati presenti diversi elementi necessari affinché questo potesse fungere da contratto di finanziamento. Fu costatata la mancanza di una data di scadenza per il risarcimento delle somme finanziate; il fatto che non vennero definite le controparti contrattuali tra i due soci, ovvero l’accomandante e l’accomandatario. I ricorrenti misero in luce che non erano state specificate nemmeno le modalità, i tempi di erogazione e l’importo totale del finanziamento infruttifero. Dunque possiamo dire che l’imposta di registro al 3% va versata quando il contratto di finanziamento infruttifero è stato stipulato utilizzando la scrittura privata.  Nel caso in cui i soci abbiano ricevuto la richiesta di finanziamento da parte dell’impresa, tramite PEC, o lettera commerciale, allora non sarà necessario versare l’imposta di registro. Nel caso in cui il contratto non sia esistente di per se, ma è riconducibile ad un verbale assembleare o ad un altro qualsiasi atto che non ha bisogno di registrazione, allora non si dovrà pagare, nemmeno in questo caso, l’imposta di registro.

Fac simile del verbale di versamento e finanziamento soci infruttifero 2021

Al fine di rendere concreto, chiaro e reale il procedimento attraverso il quale vengono versati i finanziamenti da parte dei soci nei confronti dell’impresa, è necessario che sia redatto un verbale. Abbiamo già parlato delle motivazioni che rendono importante la forma scritta. Di seguito presentiamo una spiegazione dettagliata si come formulare una richiesta di finanziamento nei confronti di uno o più membri dell’azienda, e un fac simile della risposta di accettazione del socio dell’impresa. La prima cosa da scrivere è l’intestazione del documento, una dicitura del tipo ‘RICHIESTA DELLA SOCIETÀ’. Subito dopo va il nome della società richiedente, seguito dalla sigla ‘Spett.le’ o da una frase del tipo ‘all’attenzione di’, ed infine il nome della seconda impresa. Va inserito l’oggetto, in questo caso ‘finanziamento soci infruttifero’ e subito dopo la somma richiesta e la data a partire dalla quale inizierà ad essere rimborsata.

Si prosegue con una richiesta della copia sottoscritta della seconda società e con la firma finale del Consiglio di Amministrazione. Il documento di accettazione da parte del socio avrà un’intestazione del tipo ‘ACCETTAZIONE DEL SOCIO’.Di seguito va il nome della società richiedente, poi la sigla ‘Spett.le’ o una frase come ‘alla cortese attenzione di’, ed infine il nome della seconda impresa. Va inserito l’oggetto, in questo caso ‘finanziamento infruttifero’. Si prosegue specificando di aver ricevuto in una data specifica, una richiesta di finanziamento da parte di quell’impresa. E’ necessario riportare parola per parola la richiesta ricevuta contenente la cifra del finanziamento e il periodo dal quale l’azienda ha sottoscritto l’inizio del rimborso delle somme erogate. Il documento in questione terminerà con una frase che espliciti l’accordo e l’accettazione del socio e con un numero di conto corrente sul quale versare il rimborso. Anche in questo caso in ultimo ci sarà la firma del Consiglio di Amministrazione.

Finanziamento Infruttifero soci 2021 tra privati: cos’è e come funziona

Il finanziamento infruttifero tra privati 2021 è una forma di accesso al credito decisamente differente dai prestiti personali classici. Il denaro in questo caso non viene erogato dalle classiche finanziarie, né dagli istituti di credito o dalle banche, bensì da parenti, amici, conoscenti, famigliari o soci, come nel caso di un’impresa. La differenza sostanziale con i prestiti personali classici, è che il finanziamento infruttifero tra privati 2021 non comprende l’applicazione di tassi di interesse sulle somme erogate. In questo caso più generico, il termine ‘infruttifero’ sta proprio ad indicare che il prestito tra privati sarà privo di tassi di interesse, dunque il donatore non ne beneficerà anche se gli verrà comunque restituito il credito. Nel caso di prestito tra privati, bisogna tener conto delle norme anti-riciclaggio messe a punto negli ultimi anni, per evitare il movimento di ingenti somme di denaro non dichiarato. Infatti oggigiorno il finanziamento infruttifero tra privati è diventato più complesso da attuare, anche se lo scopo principale è quello di aiutare un amico o un parente in difficoltà economica. Ciò che occorre fare è dichiarare lo spostamento di denaro tramite dei bonifici bancari o degli assegni, sui quali è importante inserire la causale in modo da rendere nota la natura dei propri prestiti. Quando due soggetti decidono concedersi un finanziamento infruttifero devono seguire alcune regole fondamentali. Prima fra tutte è la sottoscrizione di una scrittura privata, che deve necessariamente avvenire in presenza di un notaio che ha il compito di redarre il documento.

La scrittura privata dovrà essere anche registrata presso l’Agenzia delle Entrate ed è sempre bene tenerne una copia personale per ogni evenienza. Se non si desidera procedere con la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, la seconda opzione è quella che la scrittura privata sia scambiata tra i soggetti interessati, attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno. Un’altra regola è quella che venga specificato nel documento che il finanziamento non prevede alcun tipo di tasso di interesse. Infine è necessaire fissare una scadenza di rimborso della somma erogata, entro la quale il soggetto beneficiario del prestito dovrà restituite la cifra al suo donatore. Come abbiamo già detto, oggigiorno è più complesso effettuare un finanziamento infruttifero, inoltre nonostante sia un’opzione molto vantaggiosa, ha diversi contro. Ad esempio i livelli di privacy e sicurezza nell’effettuare un finanziamento infruttifero, risultano essere molto bassi. Online esistono diverse alternative, grazie alle quali è possibile donare del credito ad un amico o un parente in difficoltà economica. Ci sono piattaforme che permettono di effettuare prestiti tra privati in maniera molto semplice, come ad esempio la società Smartika. Tutti i soggetti che scelgono di accedere a questo tipo di piattaforme, vengono controllati e selezionati, in modo da garantire ad ogni utente un alto livello di affidabilità creditizia e di trasparenza delle operazioni. Le piattaforme in questione sono un’ottima alternativa per coloro che hanno bisogno di piccoli prestiti per sviluppare progetti, società, attività, costruzioni, acquisti di vario genere, ma che, allo stesso tempo, non possono rivolgersi agli istituti bancari in quanto non posseggono determinati requisiti per avere accesso ai finanziamenti.

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